(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
     della Regione Lazio - Parte prima n. 16 del 28 aprile 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     LA PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. La Regione,  in  conformita'  agli  articoli  21  e  33  della
Costituzione, nonche' agli articoli 7 e 9 dello  Statuto,  riconosce,
promuove  e   valorizza   nel   proprio   territorio   le   attivita'
cinematografiche  ed   audiovisive,   quali   strumento   di   libera
espressione artistica, di formazione culturale, di  aggregazione,  di
integrazione   e    comunicazione    sociale,    di    valorizzazione
dell'identita' regionale, anche con  riferimento  allo  sviluppo  dei
linguaggi multimediali e  all'innovazione  tecnologica,  di  sviluppo
socio-economico. 
    2. La presente legge, in attuazione dell'art. 194, comma 3, della
legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a
livello regionale e locale per  la  realizzazione  del  decentramento
amministrativo) e di  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,  n.
137) e successive modifiche, disciplina il  settore  delle  attivita'
cinematografiche e audiovisive con particolare riferimento: 
      a)   alla   ripartizione   delle   funzioni   e   dei   compiti
amministrativi tra la Regione, le province, Roma capitale e i comuni,
ivi compresi quelli afferenti alla programmazione degli interventi; 
      b) all'individuazione delle  tipologie  di  intervento  per  la
promozione  e  lo  sviluppo  delle   attivita'   cinematografiche   e
audiovisive.