(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - Parte prima n. 16 del 28 aprile 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto 1. La Regione, in conformita' agli articoli 21 e 33 della Costituzione, nonche' agli articoli 7 e 9 dello Statuto, riconosce, promuove e valorizza nel proprio territorio le attivita' cinematografiche ed audiovisive, quali strumento di libera espressione artistica, di formazione culturale, di aggregazione, di integrazione e comunicazione sociale, di valorizzazione dell'identita' regionale, anche con riferimento allo sviluppo dei linguaggi multimediali e all'innovazione tecnologica, di sviluppo socio-economico. 2. La presente legge, in attuazione dell'art. 194, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, disciplina il settore delle attivita' cinematografiche e audiovisive con particolare riferimento: a) alla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione, le province, Roma capitale e i comuni, ivi compresi quelli afferenti alla programmazione degli interventi; b) all'individuazione delle tipologie di intervento per la promozione e lo sviluppo delle attivita' cinematografiche e audiovisive.